Menu principale:
Assicurazioni
Assicurazione
rc auto
Ogni veicolo a motore in circolazione deve essere assicurato con la polizza "R.C. Auto".
Grazie a tale polizza l'assicuratore e' tenuto a pagare i danni fisici e materiali provocati a terzi dal veicolo assicurato.
Il risarcimento e' possibile nei limiti del massimale cioe' della somma indicata nella polizza.
Il limite minimo del massimale fissato per legge e' di Euro 774.685,35.
Se il massimale e' insufficiente a coprire tutti i danni provocati, il risarcimento ai terzi dell'eventuale maggior danno cade sull'assicurato.
La materia dell'R.C. Auto e' disciplinata dalla legge 24/12/69 n. 990 e dalle successive modifiche ed integrazioni, e dal Nuovo Codice delle Assicurazioni D.Lgs.7 settembre 2005 n. 209.
Anche per i natanti sussiste l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla loro circolazione.
Come scegliere la compagnia assicurativa
La legge 57/2001 ha imposto alle compagnie di pubblicare nei loro siti internet le tariffe RCA, in aggiunta all'obbligo gia' vigente della loro messa a disposizione presso le Agenzie.
Il primo consiglio e' pertanto quello di mettere a confronto le offerte di piu' imprese, possibilmente chiedendo un preventivo personalizzato.
Ci sono inoltre siti comparativi dai quali e' possibile ricavare preventivi personalizzati; essi sono utili per evidenziare la tariffa e individuare anche aspetti qualitativi della polizza (garanzie, personalizzazione, esclusioni franchigia, ecc.).
Per comparare e scegliere tra le diverse polizze si deve compilare un modulo con i propri dati e chiedere preventivi scritti che tengano conto dei dati ( eta', sesso, provincia di residenza, classe di merito derivante dalla propria attestazione dello stato di rischio, massimale di rischio alimentazione veicoli, potenza, anzianita' patente, eta' del veicolo ).
Ricordiamoci che e' obbligatoria solo l'assicurazione per la responsabilita' civile, mentre e' facoltativa quella relativa al furto e all'incendio.
Per confrontare la polizza ricordiamo di scorporare dal premio l'eventuale costo di altre garanzie assicurative (incendio, furto ecc).
AI momento della scelta non guardiamo solo al prezzo, leggiamo e consideriamo:
anche le garanzie. Infatti è fondamentale esaminare le garanzie contenute per poter valutare il rapporto qualita'/prezzo.
In particolare:
Bonus malus
La formula bonus/malus, la piu' diffusa nella pratica, prevede a ogni scadenza annuale, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, in relazione al verificarsi, o meno di sinistri che abbiano comportato risarcimenti durante un certo periodo di tempo definito "periodo di osservazione".
A seguito della liberalizzazione le imprese assicuratrici praticano strutture tariffarie differenti.
Occorre pertanto prestare molta attenzione alla relativa disciplina.
Clausole di esclusione e di rivalsa
II diritto di rivalsa e' la facolta' dell'impresa di assicurazione di rivalersi sul proprio assicurato quando la responsabilita' dell'incidente per il quale la compagnia e' chiamata a rispondere, dipende da un suo comportamento di guida scorretto.
Alcuni casi: guida in stato di ebbrezza o di uso di stupefacenti, guida con patente scaduta, revocata o sospesa, la guida con "foglio rosa" senza l'assistenza di altra persona con funzioni di istruttore o che non abbia i requisiti previsti dal Codice della strada.
E ancora, la guida da parte di colui che ha superato gli esami ma non abbia ancora conseguito la patente, la guida con patente diversa da quella prescritta, l'utilizzo della targa "prova" non in conformita' alle disposizioni che ne regolano l'uso e l'irregolare trasporto sia di cose che di persone.
Le imprese assicuratrici, giustificandosi con una riduzione del premio di polizza, hanno preso a prevedere in sempre maggiori ipotesi la clausola di esclusione e rivalsa nei confronti dell'assicurato.
Cio' premesso, attese le gravi ripercussioni di carattere patrimoniale conseguenti alla relativa applicazione, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto assicurativo, occorre prestare notevole attenzione alle condizioni di polizza ed, in specie, alla nota informativa dove l'assicuratore deve riportare le informazioni piu' rilevanti per l'assicurato.
Come disdire la polizza rc auto
Contratti che prevedono il tacito rinnovo della polizza
Contratti che non prevedono il tacito rinnovo della polizza
Contestazione dell'aumento del premio
In caso di sinistro
Richiesta di risarcimento al responsabile del sinistro
PROCEDURA ORDINARIA
PROCEDURA CID
Condizioni per poter attivare la procedura CID:
Richiesta di risarcimento alla propria assicurazione
PROCEDURA INDENNIZZO DIRETTO
Reclamo per ritardo nel risarcimento
Per effettuare un reclamo ci si deve rivolgere allapposito "ufficio reclami" della compagnia. I riferimenti si trovano sulla nota informativa consegnata dall'assicurazione oppure sul sito dell'Isvap nella sezione "Informazioni per il consumatore-reclami" dove sono elencati gli indirizzi e i numeri di telefono degli uffici reclami delle compagnie assicurative.
Il reclamo si puo' inoltrare via posta, telefax o e-mail.
La compagnia e' tenuta a gestire il reclamo, rivalutare la posizione e fornire una motivata risposta non oltre il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dell'esposto.
Reclamo all'Isvap per ritardo nel risarcimento
Se dopo aver interpellato l'ufficio reclami della societa' e nel caso il dovuto riscontro non fosse fornito, o la risposta fosse insoddisfacente, ci si deve rivolgere all'ISVAP presso il Servizio Tutela degli Utenti.
Alla segnalazione va allegata la documentazione relativa al reclamo e l’eventuale risposta della compagnia assicurativa.
Nel corso dell’istruttoria l'ISVAP puo' richiedere alla compagnia ulteriori elementi che devono essere forniti entro 30 giorni. Si ricorda che l'ISVAP fornisce solo un parere sull'interpretazione delle norme, mentre non interviene sul contenuto specifico dei ricorsi (quantificazione dei danni e definizione della responsabilita').
Interruzione della prescrizione
Per impedire che la pratica vada in prescrizione, dopo una denuncia di sinistro e richiesta di indennizzo ai sensi di una polizza d'assicurazione, qualunque essa sia (danni, vita, responsabilita' civile) non si deve restate inattivi nei confronti della compagnia per piu' di un anno (2 anni in caso di richiesta di risarcimento danni sinistro RC AUTO).
Prima dello scadere di questo termine si deve mandare una comunicazione scritta con raccomandata a/r in cui vengono reiterate le richieste e ciò fino a quando la pratica non e' conclusa.