Lega Consumatori Veneto


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Ogni veicolo a motore in circolazione deve essere assicurato con la polizza "R.C. Auto".
Grazie a tale polizza l'assicuratore e' tenuto a pagare i danni fisici e materiali provocati a terzi dal veicolo assicurato.
Il risarcimento e' possibile nei limiti del massimale cioe' della somma indicata nella polizza.
Il limite minimo del massimale fissato per legge e' di Euro 774.685,35.
Se il massimale e' insufficiente a coprire tutti i danni provocati, il risarcimento ai terzi dell'eventuale maggior danno cade sull'assicurato.
La materia dell'R.C. Auto e' disciplinata dalla legge 24/12/69 n. 990 e dalle successive modifiche ed integrazioni, e dal Nuovo Codice delle Assicurazioni D.Lgs.7 settembre 2005 n. 209.

Anche per i natanti sussiste l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla loro circolazione.

Come scegliere la compagnia assicurativa

La legge 57/2001 ha imposto alle compagnie di pubblicare nei loro siti internet le tariffe RCA, in aggiunta all'obbligo gia' vigente della loro messa a disposizione presso le Agenzie.
Il primo consiglio e' pertanto quello di mettere a confronto le offerte di piu' imprese, possibilmente chiedendo un preventivo personalizzato.
Ci sono inoltre siti comparativi dai quali e' possibile ricavare preventivi personalizzati; essi sono utili per evidenziare la tariffa e individuare anche aspetti qualitativi della polizza (garanzie, personalizzazione, esclusioni franchigia, ecc.).
Per comparare e scegliere tra le diverse polizze si deve compilare un modulo con i propri dati e chiedere preventivi scritti che tengano conto dei dati ( eta', sesso, provincia di residenza, classe di merito derivante dalla propria attestazione dello stato di rischio, massimale di rischio alimentazione veicoli, potenza, anzianita' patente, eta' del veicolo ).
Ricordiamoci che e' obbligatoria solo l'assicurazione per la responsabilita' civile, mentre e' facoltativa quella relativa al furto e all'incendio.
Per confrontare la polizza ricordiamo di scorporare dal premio l'eventuale costo di altre garanzie assicurative (incendio, furto ecc).
AI momento della scelta non guardiamo solo al prezzo, leggiamo e consideriamo:
anche le garanzie. Infatti è fondamentale esaminare le garanzie contenute per poter valutare il rapporto qualita'/prezzo.


In particolare:

  • le clausole di esclusione e rivalsa con le quali la compagnia puo' chiederci il rimborso di quanto pagato per i danni derivanti da un incidente ( es. quando il titolare della polizza ha la patente scaduta o l'automobile non e' stata revisionata o in caso di guida in stato di ebrezza, ecc.).
  • le clausole di franchigia con le quali la compagnia pone a carico dell'assicurato il risarcimento del danno derivante da sinistri, fino ad una certa cifra ( es. euro 300).
  • il massimale assicurativo che per legge non puo' essere inferiore ad 774,685 euro, ma che puo' essere aumentato su nostra richiesta con una modesta spesa in piu').
  • le eventuali garanzie aggiuntive che restano di nostra scelta (furto, incendio, assistenza, ecc.).
  • infine l'affidabilita' della compagnia.
  • La compagnia d'assicurazione s'impegna a pagare un certo capitale al verificarsi di un determinato evento.
  • E' molto importante affidarsi ad una impresa affidabile e solida economicamente.

Bonus malus

La formula bonus/malus, la piu' diffusa nella pratica, prevede a ogni scadenza annuale, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, in relazione al verificarsi, o meno di sinistri che abbiano comportato risarcimenti durante un certo periodo di tempo definito "periodo di osservazione".
A seguito della liberalizzazione le imprese assicuratrici praticano strutture tariffarie differenti.
Occorre pertanto prestare molta attenzione alla relativa disciplina.

Clausole di esclusione e di rivalsa

II diritto di rivalsa e' la facolta' dell'impresa di assicurazione di rivalersi sul proprio assicurato quando la responsabilita' dell'incidente per il quale la compagnia e' chiamata a rispondere, dipende da un suo comportamento di guida scorretto.
Alcuni casi: guida in stato di ebbrezza o di uso di stupefacenti, guida con patente scaduta, revocata o sospesa, la guida con "foglio rosa" senza l'assistenza di altra persona con funzioni di istruttore o che non abbia i requisiti previsti dal Codice della strada.
E ancora, la guida da parte di colui che ha superato gli esami ma non abbia ancora conseguito la patente, la guida con patente diversa da quella prescritta, l'utilizzo della targa "prova" non in conformita' alle disposizioni che ne regolano l'uso e l'irregolare trasporto sia di cose che di persone.
Le imprese assicuratrici, giustificandosi con una riduzione del premio di polizza, hanno preso a prevedere in sempre maggiori ipotesi la clausola di esclusione e rivalsa nei confronti dell'assicurato.
Cio' premesso, attese le gravi ripercussioni di carattere patrimoniale conseguenti alla relativa applicazione, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto assicurativo, occorre prestare notevole attenzione alle condizioni di polizza ed, in specie, alla nota informativa dove l'assicuratore deve riportare le informazioni piu' rilevanti per l'assicurato.

Come disdire la polizza rc auto

Contratti che prevedono il tacito rinnovo della polizza

  • Se il contratto d'assicurazione RC Auto prevede il tacito rinnovo, per disdire la polizza si deve inviare alla compagnia una raccomandata con ricevuta di ritorno o un fax almeno 15 giorni prima della scadenza.
  • In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova automaticamente: cio' significa che si e' vincolati alla compagnia per un altro anno. Normalmente hanno il tacito rinnovo tutte le polizze vendute dalle compagnie tradizionali.
  • Nel caso in cui la compagnia comunichi un aumento percentuale del premio superiore al tasso di inflazione programmato si puo' contestare l'aumento e inviare la disdetta in qualunque momento, fino al giorno di scadenza della polizza, sempre con raccomandata o fax.
  • Il tasso di inflazione programmato viene stabilito di anno in anno dal Governo nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria. Per l'anno 2006 tale tasso e' pari all' 1,7%.


Contratti che non prevedono il tacito rinnovo della polizza

  • Se non e' previsto il tacito rinnovo non serve inviare nessuna comunicazione: il contratto cessera' automaticamente alla sua scadenza. Le polizze che non prevedono tacito rinnovo sono generalmente quelle offerte dalle compagnie di nuova generazione vale a dire quelle che operano a distanza, via telefono o via internet.


Contestazione dell'aumento del premio

  • Nelle polizze con tacito rinnovo c'e' l'aumento annuale del premio. In genere e' previsto che la compagnia comunichi all'assicurato l'aumento almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza e che l'assicurato dia disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza.


  • Se la compagnia non comunica l'aumento, o lo fa oltre il termine previsto dalla polizza, il contratto si rinnova alle vecchie condizioni.

In caso di sinistro

Richiesta di risarcimento al responsabile del sinistro

PROCEDURA ORDINARIA

  • La richiesta di risarcimento del sinistro va fatta nei confronti della compagnia del danneggiante
  • Per ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici la richiesta va inviata alla sede legale dell'assicurazione del danneggiante con raccomandata a/r ed al proprietario e/o conducente (se diversi) del veicolo responsabile.


PROCEDURA CID

  • La richiesta di risarcimento del sinistro va fatta nei confronti della propria compagnia d'assicurazione.
  • La procedura e' piu' veloce. Deve recare l'indicazione del codice fiscale della parte lesa, giorno e ora in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione del perito, descrizione delle circostanze del sinistro.
  • Entro 30 giorni la compagnia assicurative deve dare risposta alla richiesta di risarcimento.
  • Nel caso di danno fisico i termini sono di 90 giorni dalla consegna della documentazione completa alla compagnia assicurativa.
  • Attenzione: assicurati che la documentazione sia completa altrimenti i termini si protrarranno ulteriormente (art. 148 Nuovo Codice Assicurazioni)

Condizioni per poter attivare la procedura CID:

  • Il Modulo Blu deve essere firmato da entrambi i conducenti
  • Si deve trattare di un urto fra due soli veicoli a motore identificati ed assicurati.
  • Non e' possibile attivare la procedura CID se i danni alla persona superano il limite di 15.000 euro.
  • Non rientrano i danni riguardanti i terzi trasportati.



Richiesta di risarcimento alla propria assicurazione
 
PROCEDURA INDENNIZZO DIRETTO

  • La richiesta di risarcimento del sinistro va presentata alla propria compagnia assicurativa.
  • La procedura prevista dall’art. 149 del Nuovo Codice delle Assicurazioni ad oggi manca di regolamento attuativo.
  • Tale procedura non e' applicabile quando sono coinvolti nell'incidente piu' di due veicoli
  • Veicoli con targhe straniere
  • I danni alla persona superano i 9 punti.



Reclamo per ritardo nel risarcimento

Per effettuare un reclamo ci si deve rivolgere allapposito "ufficio reclami" della compagnia. I riferimenti si trovano sulla nota informativa consegnata dall'assicurazione oppure sul sito dell'Isvap nella sezione "Informazioni per il consumatore-reclami" dove sono elencati gli indirizzi e i numeri di telefono degli uffici reclami delle compagnie assicurative.
Il reclamo si puo' inoltrare via posta, telefax o e-mail.
La compagnia e' tenuta a gestire il reclamo, rivalutare la posizione e fornire una motivata risposta non oltre il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dell'esposto.

Reclamo all'Isvap per ritardo nel risarcimento

Se dopo aver interpellato l'ufficio reclami della societa' e nel caso il dovuto riscontro non fosse fornito, o la risposta fosse insoddisfacente, ci si deve rivolgere all'ISVAP presso il Servizio Tutela degli Utenti.
 Alla segnalazione va allegata la documentazione relativa al reclamo e l’eventuale risposta della compagnia assicurativa.
Nel corso dell’istruttoria l'ISVAP puo' richiedere alla compagnia ulteriori elementi che devono essere forniti entro 30 giorni. Si ricorda che l'ISVAP fornisce solo un parere sull'interpretazione delle norme, mentre non interviene sul contenuto specifico dei ricorsi (quantificazione dei danni e definizione della responsabilita').

Interruzione della prescrizione

Per impedire che la pratica vada in prescrizione, dopo una denuncia di sinistro e richiesta di indennizzo ai sensi di una polizza d'assicurazione, qualunque essa sia (danni, vita, responsabilita' civile) non si deve restate inattivi nei confronti della compagnia per piu' di un anno (2 anni in caso di richiesta di risarcimento danni sinistro RC AUTO).
Prima dello scadere di questo termine si deve mandare una comunicazione scritta con raccomandata a/r in cui vengono reiterate le richieste e ciò fino a quando la pratica non e' conclusa.


Oggi è | info@legaconsumatoriveneto.it

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